Detrazione Iva Spese Alberghiere

Detrazione Iva Spese Alberghiere

4Oggetto: DAL 1° SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE
PER L’IVA ASSOLTA SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

A partire dal 1º settembre 2008, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l’Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica apportata alla lett.f) dell’art.19-bis1 del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08.

Tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell’art.19-bis1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l’indetraibilità totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo per le quali è prevista comunque la detrazione integrale).

L’integrale detrazione dell’Iva potrà essere fruita a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all’attività svolta dall’impresa o dal professionista. Tale valutazione, che non sempre appare agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese, potrà essere facilitata dall’indicazione nel documento dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e/o alloggio e delle motivazioni della fruizione.

Occorre segnalare, infine, che il vantaggio riconosciuto ai fini Iva risulta compensato da una limitazione alla deducibilità di tali spese. Tuttavia, tali restrizioni ai fini delle imposte dirette e Irap avranno decorrenza (in base al co.28-quinquies, art.83 del D.L. n.112/08) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2009. Riassumendo di seguito in breve le modifiche riguardanti il comparto delle imposte dirette, se ne rimanda l’esame dettagliato a una successiva informativa.

Imposte dirette e Irap: solo dal 2009 scatta la deducibilità limitata al 75%

La limitazione alla deducibilità ai fini redditi e Irap delle spese di vitto e alloggio nella misura del 75% decorre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2009. Per gli esercenti arti e professioni la deduzione limitata al 75% di tali spese si aggiunge al limite massimo già previsto pari al 2% dei compensi annui percepiti. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008) la limitazione al 75% interessa per analogia anche le spese di rappresentanza sia dell’impresa che del professionista.

Per il periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2008, quindi, le novità in merito alle spese relative a servizi di vitto e alloggio riguardano unicamente il comparto dell’Iva.

Si propongono, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune indicazioni operative riguardanti l’ambito di applicazione della nuova disposizione e le modalità di certificazione e registrazione dei documenti di spesa necessari al riconoscimento della detrazione Iva.

In considerazione delle complicazioni di tipo amministrativo che tale novità comporta (gestione del documento fattura rispetto ai più agevoli strumenti di certificazione rappresentati da scontrini e ricevute fiscali), molte aziende dovranno confrontare i vantaggi di natura finanziaria che derivano dall’intervenuta detrazione dell’Iva rispetto ai maggiori costi organizzativi necessari alla gestione della “nuova” documentazione. Sarà consigliabile per molte aziende fissare un tetto massimo di spesa singola, oltre il quale risulterà conveniente la detrazione dell’Iva rispetto ai costi di gestione del documento fattura. Anche in questo caso, tuttavia, i problemi non sono finiti: infatti, non è ancora stato chiarito se l’Iva volontariamente non detratta sulla spesa di vitto e alloggio (perché reputato non conveniente) possa essere portata in deduzione quale costo ai fini delle imposte sul reddito. Si auspica che su tale punto intervenga in tempi brevi l’Agenzia delle Entrate.

IVA SU PRESTAZIONI DI VITTO E ALLOGGIO: regole in vigore dal 1° settembre 2008

BENEFICIARI

OGGETTO

TRATTAMENTO IVA

  • Ø Lavoratori dipendenti
  • Ø Collaboratori coordinati e continuativi
  • Ø Amministratori
  • Ø Soci lavoratori (non amministratori né dipendenti o collaboratori)
  • Ø Titolari ditta individuale (o di impresa familiare)
  • Ø Professionisti (singoli o associati)

Spese di vitto e alloggio diverse dalle spese di rappresentanza

Detrazione al 100%

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

  • Scontrino e ricevuta fiscale non sono documenti validi per il riconoscimento della detrazione ai fini Iva, per il fatto che l’Iva non viene indicata in modo esplicito sul documento
  • L’unico documento valido per il riconoscimento della detrazione ai fini Iva è la fattura e, quindi, il documento che contiene gli elementi previsti dall’art.21 del DPR n.633/72
  • La fattura deve essere necessariamente intestata al soggetto – impresa o professionista – interessato a portare in detrazione l’Iva (non è possibile detrarre l’Iva se la fattura risulta intestata direttamente al dipendente, collaboratore o amministratore)
  • La detrazione ai fini Iva è riconosciuta solo se si riesce a dimostrare “l’inerenza” della spesa sostenuta in relazione alle finalità aziendali o professionisti: per questo motivo, ancorché non previsto come obbligo normativo, ai fini della dimostrazione dell’inerenza pare opportuno far indicare dall’esercente o dai beneficiari nel corpo della fattura (laddove possibile) il nominativo di colui o di coloro che hanno fruito della prestazione
  • Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008), ai fini del riconoscimento della detrazione, è necessario che la fattura rechi una doppia intestazione: sia l’intestazione del soggetto che fruisce la prestazione (dipendente, collaboratore, amministratore) che del soggetto che commette il servizio (impresa e/o professionista). Pare non sia sufficiente, secondo l’Agenzia delle Entrate, la mera annotazione del nominativo nel corpo della fattura
  • Le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica (resta, in questo caso, l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione “corrispettivo non riscosso” al momento di ultimazione di ogni prestazione)

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE

Per fatture di importo singolo inferiore a euro 154,94, emesse nell’arco dello stesso periodo (mese o trimestre), è consentito riportare tutte le fatture emesse nel periodo in un unico documento riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma registrazione. Nel documento dovrà essere riportato:

  • – il numero progressivo attribuito dal destinatario a ciascuna fattura (attenzione: non il numero assegnato dall’emittente il documento);
  • – l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’Iva, distinti per aliquota.

Si riporta di seguito un fac-simile della distinta riepilogativa che sarà oggetto di autonoma registrazione in contabilità in luogo delle singole fatture oggetto di riepilogo (e che verranno agganciate alla distinta ai soli fini della conservazione).

Fac – simile distinta riepilogativa delle fatture di acquisto di importo inferiore a € 154,94 ricevute nel mese di settembre 2008

(documento emesso ai sensi dell’art.6, co.6 del DPR n.695/96)

Fatture identificate dai seguenti numeri progressivi: 100, 105, 120, 131,…

Totale imponibile assoggettato ad aliquota Iva dello 0%                                         € 2.000,00

Totale imposta con aliquota 10%                                                                             €    200,00

Totale distinta riepilogativa                                                                                       € 2.200,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Questo articolo ha un commento

  1. dANILO

    In considerazione del chiarimento fornito dalla Agenzia delle Entrate circ 6/E potrebbe essere sufficiente allegare una nota spesa riepilogativo per il dipendente …ma la stessa deve essere firmata dall’azieda/datore di lavoro per essere usata come giustificativo per usufrire della detrazione IVA?

    Qualora lo scontrino “parlante” o la ricevuta riportano la partiva iva della società/ datore di lavoro pososno essere allegati alla nota spesa per poi poter usufrire della detrazione IVA?

    Grazie

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