Oggetto:
LO SCUDO FISCALE:
AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.230 del 3 ottobre) la Legge n.141 del 3 ottobre, che contiene le correzioni allo Scudo fiscale, mentre anche la Commissione europea ha deciso di non porre obiezioni sull’operazione per il possibile impatto che la sanatoria può avere sul gettito Iva.
Ricordiamo che lo Scudo fiscale è un provvedimento cui possono accedere alcuni soggetti che detengono illegalmente all’estero attività finanziarie e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2008, facendo sì che tali attività emergano, con modalità che si vedranno brevemente. L’illegale detenzione si configura solo per il fatto di non aver dichiarato l’esistenza di tali attività compilando il quadro RW del modello Unico, con la probabile conseguenza di non aver dichiarato nemmeno gli eventuali redditi derivanti da tali attività, anche se non è questo l’aspetto che legittima l’accesso allo Scudo. Il provvedimento, lo si sottolinea, è interessante poiché ha un effetto condonistico di non trascurabile spessore.
Tenendo conto delle novità approvate, possiamo così schematizzare i tratti salienti dello Scudo fiscale.
Soggetti interessati
Ü persone fisiche;
Ü enti non commerciali;
Ü società semplici;
Ü associazioni equiparate alle società semplici;
e, per effetto dell’emendamento di cui si è detto:
Ü società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti (l’inquadramento definitivo di questa nuova categoria di soggetti sarà possibile solo dopo l’atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate).
Attività oggetto di emersione
Si potranno far emergere somme di denaro, azioni, partecipazioni, immobili, per rimanere ai casi più frequenti, che sono stati trasferiti all’estero, ovvero qui costituiti, non avendo dichiarato nel modulo RW il trasferimento dei fondi e l’esistenza dell’investimento, nell’ipotesi in cui questi beni siano produttivi di un reddito che deve essere dichiarato in Italia: basti pensare agli interessi attivi di un conto corrente a ai canoni di locazione di un immobile affittato.
Modalità di emersione
L’emersione può avvenire utilizzando, ove possibile, il rimpatrio – e quindi riportando in Italia l’attività estera – ovvero la sola regolarizzazione – quindi lasciando il bene all’estero – pagando un’imposta pari al 5% del valore dell’attività emersa; tutto transita per la presentazione di una dichiarazione, che è riservata, entro il 15 dicembre 2009 (termine così anticipato dalla L. n.141, essendo il termine originariamente previsto il 15 aprile 2010).
Effetti dello Scudo fiscale
Lo Scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l’attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.
Ü Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l’accesso allo Scudo fiscale, e se lo Scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l’attività accertativa si ferma a questo punto;
Ü Non altrettanto efficacemente funziona lo Scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l’indeducibilità di costo ovvero l’imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.
Un altro importante effetto dello Scudo fiscale è la copertura penale, molto ampia sotto il profilo tributario, nel senso che lo Scudo in sostanza azzera i seguenti reati penal-tributari:
c Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
c Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
c Occultamento o distruzione di documenti contabili.
Resta punibile, invece, il reato di emissione di fatture false, ma non anche quello del loro utilizzo. Vengono, inoltre, coperti anche innumerevoli reati previsti dal codice penale, agli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, e dal codice civile, tra cui il falso in bilancio.
Si segnala che anche questa ampia copertura penale deriva dalla L. n.141, visto che, in origine, gli unici reati coperti dallo Scudo fiscale riguardavano la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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