Agevolazione 55%

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Oggetto: AGEVOLAZIONE 55% – LE REGOLE DEFINITIVE

Dopo la conversione in legge del decreto anticrisi, scompaiono le complicazioni inizialmente paventate per le spese relative al 2008, e anzi sono in vista semplificazioni per la gestione dell’adempimento a partire dal 2009.

Si ricorda come il decreto anticrisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, fosse subordinata all’autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione avrebbe dovuto avvenire presentando un’istanza, in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo tempistiche ben precise.

Ora, in pratica:

  • Ü per le spese sostenute nel 2008 non cambia nulla;
  • Ü per le spese sostenute dal 2009 (per la precisione si deve dire “sostenute dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008”: trattandosi di detrazione che compete anche alle imprese, oltre ai privati, una società con esercizio a cavallo ha un periodo di imposta che non coincide necessariamente con l’anno solare) i contribuenti interessati dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento entro la fine di febbraio.

Da segnalare che sono cambiati i criteri di ripartizione della detrazione (dal 2009, potrà essere fruita in cinque anni), secondo lo schema che segue:

Anno di spesa

Ripartizione della detrazione2007

Tre periodi di imposta

2008

Da tre a dieci periodi di imposta

2009-2010

Cinque periodi di imposta

Infine, col provvedimento citato in precedenza, verranno semplificate anche le procedure attualmente in essere, per ridurre gli adempimenti amministrativi, anche mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati che vengono già comunicati all’ENEA.

Si ricorda ancora una volta che le regole per beneficiare del 55% variano a seconda che il contribuente sia un privato (o un lavoratore autonomo) ovvero un’impresa.

Nel primo caso la detrazione opera per “cassa” (anno di beneficio = anno di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di “competenza”: soprattutto per queste ultime, quindi, è importante,

al fine di godere della detrazione nel 2008 (senza preventiva autorizzazione e senza limiti), monitorare non solo i pagamenti. Per considerare infatti la spesa “sostenuta”, il riferimento va fatto:

  • – per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione;
  • – per le prestazioni di servizi, alla data della loro ultimazione.

Se gli interventi agevolati sono realizzati tramite un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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