Oggetto: SANZIONI APPLICABILI PER ERRORI NELL’APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI REVERSE CHARGE
L’inversione contabile (c.d. reverse charge) è strumento sempre più utilizzato dal Legislatore nazionale per evitare la perpetrazione di frodi da riscossione nel campo Iva; si tratta, in buona sostanza, di evitare che un soggetto incassi l’imposta dalla controparte, senza poi riversarla all’erario, restando invece impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo in capo all’acquirente o committente.
Il rimedio proposto è quello dello spostamento dell’obbligo di applicazione del tributo dal soggetto attivo (cedente o prestatore) a quello passivo (acquirente o committente); quest’ultimo, pertanto, dovrà integrare la fattura con l’esposizione dell’Iva ad aliquota di legge e provvedere alla sua registrazione sul libro Iva vendite (obbligo) e sul libro Iva acquisti (facoltà).
Casi tipici di applicazione dell’inversione contabile si riscontrano nel campo dei rottami, dei subappalti in edilizia, degli acquisti di fabbricati strumentali, oltre che nelle frequenti ipotesi di acquisti intracomunitari.
A tale adempimento, a decorrere dal 01.01.08, corrisponde uno specifico regime sanzionatorio volto ad assicurare l’effettiva applicazione delle prescrizioni, senza gravare in modo eccessivamente pesante sui soggetti che, pur sbagliando, non arrechino materiale danno all’erario.
In un recente documento di prassi, l’Amministrazione ha chiarito (diversamente da quanto solitamente accadeva in sede di verifica fiscale) che l’omessa procedura dell’inversione contabile non pregiudica, in capo al contribuente, il diritto alla detrazione dell’imposta che sarebbe scaturita dalla registrazione della fattura integrata sul libro Iva acquisti; ciò anche quando la contestazione avvenga oltre il termine massimo biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Nella tabella che segue si riportano le differenti ipotesi riscontrabili.
VIOLAZIONE |
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CONSEGUENZE SANZIONATORIE |
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Mancata integrazione della fattura correttamente ricevuta senza Iva |
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SANZIONE dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di €258 |
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EFFETTO SULLA DETRAZIONE Il contribuente, in caso di accertamento, conserva il diritto a vedersi riconosciuta la detrazione, in assenza di diverse limitazioni oggettive o soggettive alla stessa |
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Cedente o prestatore che addebita irregolarmente l’imposta senza provvedere al suo versamento |
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SANZIONE 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di €258 (scatta la responsabilità solidale tra i due soggetti per la sanzione e per l’Iva non versata) |
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EFFETTO SULLA DETRAZIONE Rimane fermo il diritto alla detrazione dell’imposta, ovviamente se il documento viene registrato ed in assenza di altre limitazioni |
Imposta irregolarmente assolta dal cessionario /committente o dal cedente/prestatore, senza danno per l’erario |
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SANZIONE sanzione del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, con minimo di €258 con responsabilità |
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EFFETTO SULLA DETRAZIONE Il contribuente, in caso di accertamento, conserva il diritto a vedersi riconosciuta la detrazione, in assenza di diverse limitazioni oggettive o soggettive alla stessa |
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Cedente o prestatore che non emette la fattura per un’operazione in reverse |
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SANZIONE sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati |
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REGOLARIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE Rimane fermo l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’operazione con emissione di fattura denuncia, applicando comunque l’inversione contabile |
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Alla luce di quanto sopra, non sfuggirà alla clientela l’importanza di prestare la massima attenzione alle ipotesi elencate; appare doveroso, pertanto, richiamare ancora una volta l’attenzione alla necessità di verificare la correttezza delle procedure interne onde evitare le sanzioni del caso.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.