Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI
Con riferimento all’assoggettabilità ad Irap dei professionisti si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:
malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap. |
Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria sul punto consente esplicitamente l’esonero solo per i contribuenti che avrebbero i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.
Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che:
tali soggetti sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega né beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui. |
La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso |
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è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso |
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non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla | è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni. |