L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP

L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP

Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI

Con riferimento all’assoggettabilità ad Irap dei professionisti si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria sul punto consente esplicitamente l’esonero solo per i contribuenti che avrebbero i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.

Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che:

tali soggetti sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega né beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

 

è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso

 

 

 

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla   è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.

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