L’ASSOGGETTABILITÀ IRAP

L’ASSOGGETTABILITÀ IRAP

Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ A IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009, estendono ad agenti di commercio e a promotori finanziari le considerazioni che, per il passato, consentivano ad alcuni professionisti di non essere assoggettati a Irap.

In breve, si ricorda intanto che:

i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano

modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito

di applicazione dell’Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, tendenzialmente contraria, a meno che il professionista non rivesta alcune caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.

Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.

Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le SS. UU. della Cassazione affermano che:

essi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è

autonomamente organizzata, cioè non impiega ne

beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile

per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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