Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ A IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009, estendono ad agenti di commercio e a promotori finanziari le considerazioni che, per il passato, consentivano ad alcuni professionisti di non essere assoggettati a Irap.
In breve, si ricorda intanto che:
i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap. |
Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, tendenzialmente contraria, a meno che il professionista non rivesta alcune caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.
Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.
Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le SS. UU. della Cassazione affermano che:
essi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega ne beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui. |
La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso |
|
è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso; |
|
|
|
non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla |
|
è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.