TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Oggetto: DAL 7 SETTEMBRE 2010 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI 

  

I soggetti interessati, l’oggetto e i tempi di applicazione

L’art.3 della Legge n.136/2010 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

 

L’art.8 del Decreto Legge, in via di pubblicazione, con l’intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

Æ      la nuova disciplina si applica subito per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti;

Æ      viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni per consentire l’adeguamento alle nuove regole – che dovrà avvenire, quindi, entro il 7 marzo 2011 – per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti;

Æ      nell’individuazione dei soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova normativa l’espressione “filiera delle imprese” si riferisce ai contratti di subappalto come definiti dall’art.118, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.


 

Il conto corrente dedicato

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri chiarisce anche che il conto corrente dedicato può essere un conto corrente già esistente presso gli appaltatori ma destinato, anche in maniera non esclusiva, alle attività rientranti nella sfera di applicazione della Legge n.136/2010: la comunicazione da effettuare alla stazione appaltante circa gli estremi del conto corrente utilizzato e le generalità delle persone delegate ad operarvi dovrà essere effettuata entro 7 giorni nel caso di accensione di uno specifico conto corrente o entro 7 giorni dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nel caso di conto corrente già esistente.

Nel testo originario della norma era previsto che tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici dovessero essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

 

L’art.9 del D.L. in corso di pubblicazione in G.U. prevede che:

Æ      i pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi;

Æ      i pagamenti destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche;

Æ      i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;

Æ      il pagamento di gestori e fornitori di pubblici servizi;

Æ      il pagamento di tributi;

possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Rimane l’obbligo di documentazione della spesa ed il divieto di utilizzo del denaro contante. Strumenti alternativi (comunque sempre tracciabili) possono essere utilizzati per il reintegro di somme sui conti correnti dedicati, da utilizzare per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione eseguita dalla stazione appaltante, dai subappaltatori e dagli altri soggetti della filiera delle imprese il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, se obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante (nella versione originaria della norma era previsto sempre l’obbligo di indicazione del CUP).

 

Gli aspetti sanzionatori

Si ricorda che in tutte le tipologie di contratti (dal contratto di appalto iniziale a quelli di subappalto) deve essere presente, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le imprese e i professionisti interessati assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. La violazione di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni è il Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

L’inadempimento degli obblighi previsti, infatti, comporta l’applicazione di una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, diverse a seconda del tipo di inadempimento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.                      

                         

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