Iva a Esigibilità Differita

Iva a Esigibilità Differita

1082516_269421911Oggetto: IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA, I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito dell’entrata a regime del meccanismo dell’Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina contenuta nel decreto legge anticrisi e nel provvedimento attuativo del 26 marzo 2009.

Si ricorda che la norma ha esteso la possibilità ad imprenditori e lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti dimensionali (volume d’affari non superiore a €200.000) di differire l’esigibilità dell’Iva al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Con la presente informativa, si riepilogano le principali indicazioni contenute nella circolare n.20 del 30 aprile, ad integrazione della precedente comunicazione inviata.

ERRORI

IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA

4     la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di €200.000 di volume d’affari;

4     in caso di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta, per operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata. In mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento;

ENTI NON COMMERCIALI

4     le operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali (cessionari del bene o committenti del servizio) possono avvenire con il meccanismo dell’esigibilità Iva differita. E ciò anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale;

4     allo stesso modo, tali enti, qualora operino nell’esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’Iva;

SOGGETTI NON RESIDENTI

4          il regime Iva per cassa può essere applicato anche con riferimento alle operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, quando l’operazione è rilevante in Italia e quindi il cedente/prestatore nazionale è “debitore” dell’imposta. Quindi, se un operatore italiano emette una fattura per un’operazione effettuata nei confronti di un soggetto non residente, anch’esso operante nell’esercizio d’impresa, arte o professione (non privato), l’operatore italiano può differire l’Iva, apponendo sulla fattura l’apposita dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art.7, DL n.185/2008” (in caso contrario, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie);

4          nel caso in cui l’acquirente-committente sia un soggetto non residente, che intende richiedere il rimborso dell’Iva la cui esigibilità, in base alla relativa fattura, è differita, egli è tenuto a dimostrare, tra l’altro, l’avvenuto pagamento del corrispettivo, ovvero il decorso di un anno dell’effettuazione dell’operazione;

IL LIMITE TEMPORALE AL DIFFERIMENTO

4     secondo la norma (art.7, D.L. n.185/08), l’Iva è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato pagato. Per le cessioni di beni mobili l’anno decorre dalla consegna o spedizione, per i beni immobili dal momento della stipulazione del contratto;

4     se la fattura viene emessa anteriormente alla consegna – spedizione – stipula, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato: è quindi da tale data che decorre l’anno di differimento dell’esigibilità;

4      in presenza di “fatture differite” (emesse entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni documentate con DDT), il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita;

4     il termine di un anno non trova applicazione se una procedura concorsuale o esecutiva è stata avviata prima del decorso del predetto anno. Tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata del tribunale), mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento;

4     variazioni in aumento e diminuzione: se, nel corso dell’anno, è necessario emettere una nota di variazione in aumento, il termine di un anno decorre, anche per l’importo della nota di variazione, dalla data di effettuazione dell’operazione originaria cui la nota si riferisce; se invece occorre emettere variazioni in diminuzione, quelle senza limiti temporali ex art.26, co.2, DPR n.633/72 non sono influenzate dalla disposizione in esame mentre quelle in diminuzione, ex co.3, devono in ogni caso essere effettuate entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria;

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

4     il sistema dell’Iva per cassa è opzionale, può essere scelto di volta in volta per ogni singola operazione e non modifica l’obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l’imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume d’affari. In particolare, il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare l’imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell’incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Il cessionario o committente detrae l’imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l’importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall’emissione della fattura, anche in assenza di pagamento. Egli dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti e sospendere la detrazione dell’imposta fino al momento del pagamento;

4     se la transazione non avviene in contanti ma, per esempio, con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l’imposta diventa esigibile viene desunto dall’estratto conto. È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l’accredito delle somme che gli spettano;

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